Con la circolare n.8/E del 14 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti alla luce delle novità introdotte dal Decreto Rilancio. L'art. 150 del D.L. n. 34/2020 ha infatti modificato l’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, lasciando invariata la lettera d-bis) che regola la restituzione delle somme al soggetto erogatore al lordo delle ritenute subite nel momento in cui sono state percepite. Al contempo, però, ha introdotto la possibilità di corrispondere l’importo effettuando il calcolo al netto delle ritenute. Al fine di scongiurare contenziosi tra datori di lavoro e dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, - si legge - la restituzione al “netto” della ritenuta può avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, e tale disposizione trova applicazione anche in caso di restituzione di somme assoggettate a imposta sostitutiva. La disciplina non riguarda solo i lavoratori dipendenti ma anche tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa e, quindi, anche compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, nonché redditi diversi. Per il calcolo dell'importo netto da restituire il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito. La restituzione delle somme e l'emersione del credito d’imposta dovranno essere indicati rispettivamente nel modello di CU rilasciata dal sostituto e nel modello 770.
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