Con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da parte del cessionario del credito di imposta per botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18/2020) e del credito d’imposta per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del D.L. n. 34/2020). I codici tributo sono i seguenti: “6930” denominato “Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”; “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”. Tali codici - si legge nella risoluzione delle Entrate - possono essere utilizzati qualora i beneficiari dei bonus decidano di cederli, anche parzialmente, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, secondo le modalità previste dal provvedimento n. 250739/2020 del 1° luglio scorso e previa accettazione dei crediti medesimi attraverso la "Piattaforma cessione crediti”, disponibile nell'area riservata sul sito dell'Agenzia. In sede di compilazione sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Infine - si ricorda - è necessario indicare l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), nello specifico campo del modello F24 "anno di riferimento".
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