Arriva dall'Agenzia delle Entrate un nuovo documento contenente ulteriori chiarimenti per fruire del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020. Con circolare n. 22/E, pubblicata lo scorso 21 luglio, l'Agenzia rispondendo ad alcuni dubbi degli operatori si sofferma in particolare su come calcolare il calo del fatturato ai fini della fruizione del credito in riferimento a situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e del settore dell'edilizia. Fornite anche le indicazioni per operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività. La circolare ricorda che le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza (al 31 gennaio 2020) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma. Inoltre, conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dal sisma del 2016, 2017 e per i comuni della provincia di Alessandria interessati dagli eventi meteorologici del 2019. Fra i chiarimenti anche quelli sulle associazioni di promozione culturale; i consorzi fra imprese; gli operatori del settore edilizio; le imprese agricole. Infine, chiarite le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza. L'Agenzia ricorda infine che mancano ancora poche settimane per poter richiedere il contributo, oltre le modalità per accedervi. I soggetti in possesso dei requisiti hanno infatti ancora tempo fino al 13 agosto per fare richiesta di beneficio. Il termine diventa il 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto.
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