Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza (DaD) dei figli non costituisce reddito imponibile. È quanto segnala l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2021 rispondendo al quesito di un’azienda che chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale da riservare al credito welfare e, più precisamente, se sul valore di tale credito sia tenuta ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef. Per l’Agenzia delle Entrate, le somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione e istruzione di cui all’art. 51, comma 2, lettera f e f-bis del Tuir, fruibili dai familiari del dipendente. Sui rimborsi corrisposti, che sono fondamentali per la didattica a distanza introdotta con l’emergenza da Covid-19, la società non dovrà quindi operare la ritenuta d’acconto Irpef. Ciò a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite DaD. Stesso discorso vale per i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD.
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