///**/
Giovedì, 27 Maggio 2021 12:00

Smart working: così la deduzione dei rimborsi spese

Il rimborso della spesa per la connessione internet, riconosciuto dall’azienda al dipendente in smart working, costituisce reddito di lavoro dipendente ma è deducibile ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del Tuir poiché assimilabili alle “Spese per prestazioni di lavoro”. A dare indicazioni su come destreggiarsi in materia è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 371/2021. All’interno del documento si affrontano le due questioni sottoposte dalla società istante: la rilevanza del rimborso spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 1, del Dpr n. 917/1986 e il relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa.

Rispetto al primo quesito, la posizione dell’Agenzia delle Entrate si basa sulla mancanza di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, che i costi sostenuti dal dipendente siano nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, tanto più che l’azienda rimborserebbe tutte le spese per la connessione dati internet di cui lo smart worker potrebbe utilizzare tutte le funzionalità e le offerte. Poiché la connessione dati, però, rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, in linea generale i rimborsi sono deducibili. L’Agenzia ricorda anche che, però, la legge n. 81/2017 disciplina con principi generali l’istituto dello smart working, demandando gli ulteriori aspetti ad eventuali accordi tra le parti che meglio potrebbero inquadrare la fattispecie in esame.

Notizie correlate: Smart working: meno infortuni in itinere ma più rischi per la salute - Credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro - Rimborso spese dipendenti in smart working