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Giovedì, 03 Giugno 2021 15:15

Sostegni-bis: le nuove scadenze della riscossione

Il “Decreto Sostegni-bis” (d.l. n. 73/2021) ha fissato al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce sul proprio sito un utile riepilogo delle misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del d.l. n. 73/2021.  Differito al prossimo 30 giugno il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021, ovvero il 2 agosto in quanto la scadenza del 31 luglio coincide con il sabato. Sospese fino al 30 giugno prossimo anche le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. Così come gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Cessati gli effetti della sospensione – precisa ancora l’Agenzia -, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’agente della riscossione fino alla concorrenza del debito. Sospensione infine dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 anche delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

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