Al lavoratore, fiscalmente residente in Italia ma distaccato in un altro Paese europeo, che sia rientrato in Italia nel febbraio 2020 a seguito della pandemia e abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa in smart working per la società estera non può essere applicato il regime delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir (DPR n. 917/1986). L’Agenzia delle Entrate specifica nell’interpello 17 maggio 2021 n. 345 che, benché nulla sia cambiato nelle attività lavorative del dipendente distaccato, il fatto che la sede fisica del dipendente sia in Italia non permette il rispetto della previsione di almeno 183 giorni all’estero, contenuta nella norma di legge. Pertanto, la società sarà tenuta a rideterminare il reddito di lavoro dipendente prodotto dal lavoratore ai sensi dei commi da 1 a 8 dello stesso articolo 8 del Tuir.
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