I regimi di determinazione d’imposta o i regimi contabili possono essere cambiati solo a inizio dell’anno o dell’attività. L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 378/2021, boccia la richiesta di passare dal regime ordinario al regime forfettario nel mese di marzo 2021 e, di conseguenza, di emettere note di variazione e una fattura pari all’importo dell’Iva stornata.
La base normativa rintracciata dall’Agenzia è l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/1997, applicabile anche al regime forfettario, secondo cui «L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività». L’istante, si legge nel provvedimento – pur avendo i requisiti di cui al comma 54, art. 1, della legge n. 190/2014, e non incorrendo dalle cause di esclusione dal regime forfettario di cui al successivo comma 57 –, nell’anno precedente non aveva applicato il regime forfettario, in coerenza con quanto fatto negli anni passati, e aveva presentato le liquidazioni periodiche. Tutti elementi che per le Entrate precludono la possibilità di mutare nel marzo dell’anno in corso il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d’imposta 2020.
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