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Martedì, 11 Maggio 2021 14:00

Artigiani e commercianti: contribuzione indebitamente versata

Con la circolare n. 75 del 2021, l’Inps fornisce le istruzioni in materia di rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. L’Istituto specifica che i contributi disciplinati dalla legge n. 613/1996, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. Dunque, la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome - si legge - in nessun caso può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi. Interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione. Pertanto, le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 del c.c. e il  diritto al rimborso soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall’articolo 2946 del c.c. Sul piano operativo - continua la circolare Inps - in attesa del rilascio della procedura per la gestione dei rimborsi, le strutture Inps, a fronte di una domanda di rimborso dell’assicurato, potranno effettuarlo solo per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati. Nel caso in cui in procedura risulti l’avvenuta produzione di un rimborso, in data antecedente alla pubblicazione della presente circolare, anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la prescrizione, l’operatore provvederà a effettuare i pagamenti solo degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione.

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