Con la circolare n. 69 del 23 aprile 2021 l’Inps illustra le modalità di calcolo e liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita al 2020 in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia, per i lavoratori del settore agricolo i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti previsti, sono utili ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola in quanto equiparati a lavoro. La circolare riepiloga la platea dei beneficiari, operai a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno di competenza della prestazione e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l'indennità si riferisce, compresi quelli dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi. In merito al calcolo dell’indennità di competenza dell’anno 2020 si legge che questa viene erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili, quali il 2020) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (come malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (come espatrio definitivo). L'Istituto segnala che ai fini della determinazione delle giornate non indennizzabili con riferimento ai periodi di soggiorno in Paesi extracomunitari non convenzionati, si terrà conto di un periodo di franchigia ampliato. Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione percepita mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta in misura pari al 30%. Per il calcolo in base ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, infine, l’Inps chiarisce che prenderà in considerazione l’importo giornaliero percepito. Con successivo messaggio saranno fornite alle strutture territoriali Inps le indicazioni di carattere operativo ai fini della liquidazione della prestazione.
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