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Mercoledì, 12 Maggio 2021 11:32

Esonero alternativo alla Cig Covid: le istruzioni Inps

Con il messaggio n.1836 del 6 maggio 2021, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle aziende che non richiedono la cassa integrazione Covid-19, previsto dall'art. 12 del Decreto "Ristori". L'Inps, richiamando la circolare n. 24 con la quale aveva fornito i primi chiarimenti, illustra le modalità per richiedere l'esonero ricordando che sono escluse dalla misura le imprese operanti nel settore finanziario e i datori di lavoro del settore agricolo. Per fruire dell'esonero i datori di lavoro - si legge - dovranno presentare all'Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”. La richiesta di attribuzione del codice deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L'Istituto spiega, inoltre, che nella medesima finestra temporale, per la stessa unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo, a prescindere da quale sia la fonte normativa di riferimento della misura. Pertanto, l’operatore della struttura Inps territorialmente competente - solo dopo aver verificato che il datore di lavoro non ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale causale Covid-19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, per la quale richiede il c.a. “2Q” - può, una volta ricevuta la richiesta, attribuire il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo “Cassetto previdenziale”. Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l'Inps rimanda a quanto disposto dalla circolare n. 24/2021. Nel messaggio, infine, istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.

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