///**/
Lunedì, 10 Febbraio 2020 11:14

ZFU Genova: istruzioni Inps su esoneri contributivi e fiscali

L’articolo 8 del d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, ha previsto per i periodi d’imposta 2018 e 2019 alcune agevolazioni fiscali nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana nel territorio di Genova a causa del crollo del “ponte Morandi”. Con la circolare n. 14 del 4 febbraio 2020, l’Inps fornisce indicazioni al fine di semplificare lo svolgimento degli adempimenti contributivi da parte dei soggetti ammessi alle agevolazioni: datori di lavoro, per quanto riguarda le retribuzioni da lavoro dipendente; titolari di reddito di lavoro autonomo che operano all'interno della ZFU e imprese che abbiano avviato la propria attività nell’area entro il 31 dicembre scorso, limitatamente al primo anno di attività. 

I soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni – spiega l’Istituto – possono utilizzare il credito verso l’erario per compensare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Il d.l. n. 109 del 2018 rinvia, infatti, al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2013, che prevede che la riduzione dei versamenti può essere effettuata con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante modello “F24”, delle agevolazioni, ha istituito con Risoluzione n. 73/E del 5 agosto 2019 il codice tributo “Z161”, da esporre nella sezione “Erario” del modello “F24”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE – segnala l’Inps – potrà essere utilizzato anche per il pagamento dei contributi dovuti all’Istituto nel 2020, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, qualora i soggetti beneficiari delle agevolazioni abbiano già adempiuto agli obblighi in scadenza nell’anno 2018 e nell’anno 2019.

Notizie correlate: Inps: valori retributivi e contributivi 2020 - Servizi Inps accessibili con carta d'identità elettronica - In GU il Decreto Milleproroghe 2020