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Venerdì, 07 Febbraio 2020 16:24

Brexit: chiarimenti Inps per prestazioni pensionistiche

L’Inps, con circolare n. 16 del 4 febbraio 2020, ha pubblicato le disposizioni in materia dell’accordo firmato il 24 gennaio 2020 che definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea (Brexit). In particolare, i chiarimenti riguardano le prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni. L'uscita del Regno Unito dall'UE avverrà il 1° gennaio 2021 e dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 vigerà un periodo di transizione disciplinato da apposito accordo di recesso. Tale accordo si applicherà - si legge nella circolare - a tutti coloro che hanno il diritto di soggiornare legalmente nel territorio del Regno Unito o dell’Unione europea, finché mantengono tale diritto. Tuttavia, nelle ipotesi in cui i soggetti non rientrino più nelle fattispecie di cui sopra, ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni e i principi comunitari in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del perfezionamento delle prestazioni di sicurezza sociale.

Stando alle indicazioni fornite dall’Inps, durante il periodo di transizione il diritto dell'UE in materia di sicurezza sociale continua ad applicarsi al Regno Unito. Ciò garantisce che le norme in materia di pensioni, di prestazioni a sostegno del reddito, di prestazioni familiari, di maternità e paternità economiche (in denaro) e sui distacchi dei lavoratori all'estero continueranno a valere fino a fine anno, con le relative domande che potranno essere accolte soltanto entro il 31 dicembre 2020. L’Istituto ricorda inoltre come, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, l’articolo 34 dell’accordo ha previsto che, per lo scambio di informazioni con il Regno Unito, si continuano ad utilizzare le attuali modalità, con particolare riferimento al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI (“Electronic Exchange of Social Security Information").

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