Con il messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020 l’Inps fornisce precisazioni in merito alla portabilità delle quote di TFR accantonate ad altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore.L’Istituto ritiene in particolare che la portabilità delle quote di TFR pregresse non possa trovare applicazione qualora esse siano già accantonate nel Fondo di Tesoreria che accoglie le quote versate dai datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Tale Fondo, infatti, si configura come una gestione previdenziale e dunque il versamento delle quote è soggetto di regola al regime dell’indisponibilità. È vero che, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005, il lavoratore può scegliere liberamente il fondo di previdenza complementare di destinazione del trattamento di fine rapporto, ma – sottolinea ancora il messaggio - l’ordinamento vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare tale facoltà per trasferire quote precedentemente accantonate nel Fondo di Tesoreria. Di conseguenza, le richieste di portabilità di quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria (matricole con CA 1R, 2R e 7W), inoltrate da parte di fondi pensione o da lavoratori, non potranno essere accolte.
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