Con la circolare n. 18 del 7 febbraio, l’Inps fornisce indicazioni in merito all’esercizio del diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna” prorogato dalla Legge di Bilancio 2020: la possibilità di accedere al pensionamento è stata infatti estesa – segnala l’Istituto - alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Nella circolare l’Inps ricorda che possono accedere alla misura le lavoratrici che abbiano maturato, entro il nuovo termine previsto, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita. Ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, inoltre, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, 18 mesi nel caso sia invece liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Il trattamento può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile ma non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020. Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare – segnala infine l’Inps -, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 11 del 2019.
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