Con la circolare n. 9 del 29 gennaio, l’Inps comunica, per l’anno 2020, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. In particolare, l’Istituto riporta anche gli importi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi ai sensi del D. Lgs. n.314/1997 e dell’art. 51 del TUIR, fra cui somministrazioni di vitto, fringe benefit, indennità di trasferta per l’Italia e l’estero. Rivalutato anche l’importo per prestazioni di maternità obbligatoria a carico dello Stato, di cui all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001: sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat, è pari, per l’anno 2020, a 2.143,05 euro.
I datori di lavoro che non abbiamo potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati per i versamenti relativi al mese di gennaio 2020 – si evidenzia infine nel provvedimento – potranno effettuare la regolarizzazione, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile, ovvero entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare stessa. Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1/1/2020 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>.
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