Con la circolare n. 81/2023 l’Inps recepisce l’innalzamento di 25 punti base, da parte della Banca Centrale Europea, del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 20 settembre 2023, è pari al 4,50%. Variazione che incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili. Pertanto, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni è pari al tasso del 10,50% annuo e trova applicazione dal prossimo 20 settembre 2023. Nessuna variazione, invece, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi – spiega l’Istituto – il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023. Invece, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 10% in ragione d’anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti). Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.Per quanto riguarda le procedure concorsuali, le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Notizie correlate: Tasso legale al 5%, cosa cambia per salari e pensioni - Riduzione premi e contributi Inail 2023 del 15,17% - Inail, da oggi aumentano i tassi per premi e sanzioni civili