Per il 2023, la riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissata nella misura pari al 15,17% e si applica esclusivamente ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps. La circolare n. 12/2023 dell'Inail chiarisce ambito di applicazione e misura della riduzione, precisando anche i nuovi Indici di Gravità Medi (IGM) individuati per il triennio 2023-2025 dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 2 agosto 2022, n. 176, e da utilizzare in riferimento alla riduzione dei soli premi e contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria. L'Istituto ricorda, inoltre, che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale e che le modalità applicative sono differenziate a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. In quest'ultimo caso si fa riferimento alle attività con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021. Nel documento anche le modalità di invio della domanda di riduzione, che deve essere trasmessa entro la data di scadenza del primo biennio di attività.
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