Divieto di licenziamento per i padri nel primo anno di vita del figlio, così come previsto per le madri. E, in aggiunta, diritto del padre a ricevere la NASpI in caso di dimissioni volontarie e senza preavviso durante il congedo. Sono queste, in sintesi, le novità illustrate dall’Inps con la circolare n. 32/2023, nella quale si chiarisce l’ambito applicativo delle disposizioni del D.Lgs. n. 105/2022. Come conferma l’esperto della Fondazione Studi, Antonello Orlando, in un articolo pubblicato il 27 marzo scorso sul sito del settimanale Donna Moderna, “basta godere anche solo di 1 giorno di congedo obbligatorio (pari a 10 giorni) che si attivano nel primo anno di vita del figlio le medesime tutele ordinariamente riservate alla mamma: divieto di licenziamento nel primo anno ma anche diritto, in caso di dimissioni sempre nel primo anno, a indennità sostitutiva del preavviso, nonché indennità di disoccupazione”. Passi avanti, secondo l’esperto, sul congedo di paternità obbligatorio, già esteso a 10 giorni dal citato decreto legislativo: “Si è all’interno di un percorso che richiede più sperimentazioni per monitorare l’effettivo utilizzo di questi congedi – spiega Orlando – e portare il congedo per genitori a essere fruibile in modo condiviso come già visto per il congedo parentale, incentivando una compartecipazione condivisa fra i due genitori alla cura dei figli”.
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