Arrivano dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro i chiarimenti sulla corretta applicazione del regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 105/2022, che modifica il D.Lgs. n. 151/2001 e la Legge n.104/1992 per migliorare l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza, recependo la direttiva UE 2019/1158. Nello specifico, con la nota prot. n. 2414 diffusa il 6 dicembre 2022, l’Istituto si sofferma sulle sanzioni da applicare ai datori di lavoro che ostacolino la fruizione di congedi di paternità e parentali, riposi e permessi ordinari o 104. Per quanto riguarda i congedi di paternità obbligatorio e alternativo, disciplinati rispettivamente dagli artt. 27-bis e 28del D.Lgs. n. 151/2001, il legislatore ha introdotto il nuovo art. 31-bis prevedendo nel primo caso che “il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582” e, per la seconda tipologia di congedo, che si applichi la sanzione penale dell'arresto fino a 6 mesi (art. 18 del D.Lgs. n. 151/2001). Con riferimento, invece, a congedi, riposi e permessi ordinari, il D.Lgs. n. 105/2022 ha modificato l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 151/2001, estendendo la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative a riposi giornalieri del padre e della madre, anche ai casi riguardanti riposi e permessi per i figli con handicap grave, assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche e riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento. L’Ispettorato, poi, si sofferma sulla disciplina del divieto di licenziamento e del diritto al rientro e alla conservazione del posto, ricordando che l’inosservanza delle disposizioni in essere è punita con sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro, senza ammissione di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981. In materia di congedi parentali e assistenza ai figli, invece, restano ferme le sanzioni contemplate dall’art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001, che prevedono in caso di rifiuto, oppsoizone o ostacolo alla fruizione il pagamento di una sanzione amministrativa da 516 a 2582 euro. Nel documento dell'Ispettorato anche un focus sulle nuove norme introdotte alla L. n. 81/2017 in materia di lavoro agile e precisazioni sul lavoro part-time e sul regime intertemporale per i congedi fruiti a cavallo dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Le tutele previste daglia rticoli 54 e 55 del D.Lgs. 151/2001 sul divieto di licenziamento e sull'indennità di mancato preavviso per dimissioni si applicano anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022 - data di entrata in vigore della riforma - a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito (anche parzialmetne) dopo tale data.
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