In vigore dal 1° aprile scorso il Nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 12 della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo scorso (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). La normativa sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, mentre è fissata al 1° gennaio 2024 la digitalizzazione degli appalti (che consentirà di risparmiare dai sei mesi a un anno). Tra le principali novità, l’introduzione dei principi del risultato e della fiducia: il primo prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguano il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il secondo, che l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fondi sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Oltre a ciò, il nuovo Codice dei contratti pubblici elimina il divieto del cosiddetto “subappalto a cascata” e riprende il concetto di “appalto integrato” (art. 44): la stazione appaltante può decidere che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Prevista, inoltre, l’introduzione del “dissenso costruttivo”, al fine di bypassare gli stop dei lavori quando sono coinvolti più soggetti: l’ente contrario dovrà motivare il proprio parere negativo e, soprattutto, fornire una soluzione alternativa. Inoltre, nel caso di appalti fino a 5,3 milioni si potrà decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, in ossequio al principio della rotazione: entro 150mila euro sarà possibile ricorrere all’affidamento diretto, mentre la gara vera e propria riguarderà i lavori più costosi.
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