In vigore dal 18 gennaio scorso, la legge n. 6/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023, che converte con modificazioni il D.L. n. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Il provvedimento conferma, all’art. 3, comma 10, l’aumento per il 2022 della soglia dei fringe benefit aziendali, che passa da 600 a 3mila euro, ammettendo anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti. Resta invariata anche la possibilità per le imprese di richiedere la rateizzazione per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas sui consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, come previsto dall’art. 3, commi 1 e 2. Confermata anche la rimodulazione del superbonus al 90%, disposta dall’art. 9, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro. Inoltre, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere rimborsati in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia da parte del fornitore o del cessionario. Ci sarà più tempo, invece, per fruire dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e non per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per il terzo trimestre 2022 dall’art. 6 del D.L. n. 115/2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1 del D.L. n. 144/2022; questi, infatti, potranno essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari, entro il 30 settembre 2023 (art. 1). Tra le modifiche apportate durante l’iter di conversione, anche la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, relativi al quarto trimestre 2022.
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