Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il D.L. n. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater), in vigore dal 19 novembre scorso, che disciplina misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Diverse le misure introdotte dal provvedimento per contrastare il caro bollette e la crisi energetica. Tra queste, l’aumento per il 2022 della soglia dei fringe benefit aziendali, che passa da 600 a 3mila euro, ammettendo anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti (art. 3, comma 10) e la possibilità per le imprese di richiedere la rateizzazione per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas sui consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3, commi 1 e 2). Novità rilevanti anche in materia di Superbonus. L’art. 9, infatti, apporta delle modifiche all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 disponendo una rimodulazione dell’incentivo al 90% per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro. Inoltre, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere rimborsati in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia da parte del fornitore o del cessionario. Il decreto in esame estendeinoltreanche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e non per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1 del D.L. n. 144/2022; mentre i crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dall’art. 6 del D.L. n. 115/2022 potranno essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari, entro il 30 giugno 2023(art. 1). L’art. 2 del decreto, invece, proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 lo sconto sulle accise di benzina e diesel al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’incremento dei prezzi dell’energia.
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