In vigore dal 22 giugno, il D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022. Il provvedimento, composto da 47 articoli suddivisi in III Titoli, dispone misure urgenti in materia di semplificazione fiscale e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. I primi 6 articoli sono dedicati a semplificare il rapporto tra Fisco e contribuenti: in particolare l’art.3, infatti, ridisegna gli appuntamenti del calendario fiscale, fissando al 30 settembre di ciascun anno, anziché al 16 settembre, il termine ultimo per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo semestre. L’articolo 6, prevede che in caso di presentazione di dichiarazione precompilata senza modifiche, anche con l’apporto di un intermediario, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati in dichiarazione. Tra le modifiche in materia di imposte dirette, all’art. 10 si introducono alcune semplificazioni in materia di Irap, in particolare, intervenendo sull’articolo 11 del D.Lgs n. 446/1997, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta. Tra le disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale, all’art. 35 viene ufficializzata, invece, la proroga al 30 giugno 2023 del termine originariamente fissato al 31 dicembre 2022 per la registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti. Disciplinate dal D.L. n.73/2022 anche le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, dove i Consulenti del lavoro acquisiscono un’altra competenza in esclusiva. All’art. 44, infatti, viene introdotta una semplificazionedelle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in particolare, demandando in via esclusiva la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/79 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
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