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Venerdì, 23 Luglio 2021 11:54

Niente esenzione Iva per le imprese sociali

L’impresa sociale non rientra nell’ambito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale e non può pertanto beneficiare dell'esenzione Iva prevista dall'articolo 10, comma 1, n- 27-ter, del D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico Iva). Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 475/2021, con cui risponde a una Fondazione interessata a cambiare qualifica da "onlus" a "impresa sociale" perché in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 112/2017.
Per espressa previsione normativa, si legge nell'interpello, l’impresa sociale non rientra nell’ambito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale in base ai commi 1 e 5 dell’art. 79 del Codice del Terzo Settore: sostituendo la parola "Onlus" con "enti del Terzo settore di natura non commerciale", il legislatore ha voluto espressamente escludere dal novero dei beneficiari dell’esenzione Iva tutti gli enti che hanno natura commerciale, e di conseguenza anche le le imprese sociali. Una volta assunta questa qualifica, quindi, la Fondazione non potrà neppure rientrare tra gli "enti aventi finalità di assistenza sociale" che effettuano le prestazioni di cui al richiamato n. 27-ter del Testo Unico Iva.

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