Con la risposta ad interpello n. 322 del 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall’art. 120 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Una società a prevalente partecipazione pubblica riferisce che, nell'ambito delle misure per prevenire la diffusione del virus Covid-19, ha in programma di effettuare i seguenti interventi, in parte già in corso di esecuzione. Poiché le attività svolte dalla società rientrano nel Codice Ateco 82.30.00 "organizzazione di convegni e fiere", ai sensi di quanto già illustrato dall’Agenzia nella circolare n. 20/2020, l’istante chiede conferma di poter accedere all’agevolazione.
Prendendo a riferimento la circolare n. 20 e le linee guida recepite nell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ritiene che rientrino fra le spese agevolabili tutti i costi relativi ad interventi effettuati sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Dunque, nella fattispecie in esame, sono agevolabili gli interventi finalizzati a “favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni” e a “riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti”, organizzando se possibile “percorsi separati per l'entrata e l'uscita”. Non invece agevolabili le spese per la ristrutturazione di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni.
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