Con la risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate istituisce quattro codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, e per la restituzione delle somme non spettanti, tramite F24 Elide, del contributo a fondo perduto alternativo previsto dal decreto Sostegni bis per le attività stagionali e le relative istruzioni per la compilazione. Per consentire l’utilizzo in compensazione, viene disposto il codice 6946 denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, D.L. n. 73 del 2021”. Il codice dovrà essere indicato nel modello F24 da inoltrare ai servizi telematici dell’Agenzia e l’ammontare del contributo - si legge - sarà disponibile nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”. Per consentire, invece, la restituzione spontanea del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, vengono istituiti i seguenti codici tributo identificativi:
- “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
- “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
- “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.
Notizie correlate: Contributi a fondo perduto non spettanti: istituiti codici tributo - Contributo a fondo perduto Sostegni bis - Agenzia Entrate: gli indirizzi operativi per le attività 2021