Con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021 l’Inps fornisce le prime istruzioni sulla gestione delle domande di ammortizzatori sociali dopo quanto previsto dal D.L. n. 41/2021, con indicazione delle causali e delle tempistiche per le domande di integrazione salariale. Per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) il decreto Sostegni introduce un ulteriore periodo di 13 settimane richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al Covid-19 tra il 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.Per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. In merito alla richiesta di nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21” (per le province autonome di Trento e di Bolzano le varianti “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”). Conseguentemente - si legge - anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva possono accedere al trattamento di CIGO, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione, indicando nella domanda la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”. Le istanze di accesso (CIGO, GIGS ASO) dovranno essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021. Per quanto riguarda il settore agricolo, inoltre, il decreto Sostegni ha previsto un ulteriore possibile periodo di accesso alla CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, con istruzioni operative per l’invio delle domande che saranno fornite con un successivo messaggio.
L’Inps ricorda che l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale è possibile a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021 e come i trattamenti trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021. Per le modalità di pagamento l’azienda potrà anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente, così come richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa, come già previsto dal messaggio n. 2489/2020 e dalla circolare n. 78/2020 Inps. Tra le novità previste dal decreto anche l’estensione delle modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da Covid-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga. Nel messaggio, infine, si legge che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.
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