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Giovedì, 11 Marzo 2021 09:40

Cig al 31 marzo: le istruzioni Inps

Con il messaggio n. 1008 del 2021, l’Inps recepisce le disposizioni dettate dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe in riferimento alla proroga dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha esteso fino al 31 marzo 2021 la possibilità di inviare all’Inps le istanze di accesso agli ammortizzatori sociali, nonché i modelli per il pagamento diretto della cassa integrazione. Rientrano nel differimento tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020. Ne deriva - si legge - che possono beneficiarne anche le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso. Comprese nel differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) i cui termini di decadenza sono scaduti a fine anno. In particolare, tutte le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020, ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020. Istruzioni vengono fornite anche per le domande già inviate e respinte che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini. Se respinte con una motivazione riconducibile alla tardiva presentazione - precisa l'Istituto - i datori di lavoro non dovranno riproporre nuove istanze. Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge n. 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

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