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Martedì, 06 Ottobre 2020 16:20

Congedo Covid-19 per quarantena scolastica figli

L'Inps, con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, fornisce istruzioni in materia di congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatori di minore, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Un congedo indennizzato – si spiega - da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente nel periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2020.

Dopo aver illustrato i requisiti previsti per coloro che intendano richiedere la predetta misura, fra cui il divieto di svolgere lavoro in modalità agile durante il periodo di congedo, l’Istituto precisa che per i giorni fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. La circolare si sofferma quindi sui casi di compatibilità e incompatibilità tra il congedo e le altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il beneficio. La domanda può essere presentata tramite il portale dell'Istituto se in possesso delle credenziali, il Contact center integrato o i patronati. L'Istituto fornisce quindi le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive, ricordando che nel flusso Uniemens è stato previsto un nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato: MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli. Il riferimento temporale del MV9 - si sottolinea - è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.

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