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Mercoledì, 09 Settembre 2020 16:16

Smart working e congedi: le novità nel D.L. n. 111/2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223, e in vigore da oggi, il decreto legge n. 111 dell'8 settembre 2020, riguardante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.  Il decreto si compone di 6 articoli: disposizioni in materia di trasporto pubblico locale; in materia di trasporto scolastico; interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021; sospensione dei versamenti tributari e contributivi,  nonchè interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca per Lampedusa e Linosa; lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici. In particolare su quest'ultimo punto il provvedimento prevede che il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del complesso scolastico. Soltanto nelle ipotesi - si legge - in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura sopra citata, uno dei genitori, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure previste, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa e il periodo è ricoperto da contribuzione figurativa. Il beneficio può essere riconosciuto per un arco temporale ricompreso, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2020.

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