Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio scorso, la Legge 18 luglio 2025, n. 106 che introduce nuove misure a tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Vengono riconosciuti, infatti, il diritto a un congedo non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto di lavoro, e ulteriori 10 ore annue di permesso per effettuare visite, esami e cure mediche. La legge, che entra in vigore il 9 agosto 2025, si applica ai dipendenti pubblici e privati e - limitatamente ai permessi - ai dipendenti con figlio minorenne affetto da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, con invalidità pari o superiore al 74%. I permessi di lavoro, invece, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026. Durante il congedo, il lavoratore non può svolgere attività lavorativa e tale assenza non è computata ai fini dell’anzianità di servizio, delle ferie, del TFR o della contribuzione previdenziale, salvo la possibilità di riscatto volontario del periodo. Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, anche in combinazione con altri istituti di assenza giustificata previsti dalla normativa vigente. Al lavoratore, al termine del congedo, viene riconosciuto il diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro e con le mansioni assegnate. Il congedo si applica anche ai lavoratori autonomi che prestano attività in forma continuativa, per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare.
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