Istruzioni aggiornate arrivano dall'Inps, con circolare n. 99/2020 del 3 settembre, in merito ai congedi Covid-19 e di permessi indennizzati di cui alla L. n. 104/1992, introdotti dagli art. 23 e 24 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal D.L. n. 34/2020 e dalla L. n.77/2020. L'Istituto ricorda che i giorni di congedo fruibili in maniera alternata dai genitori per l'assistenza dei figli, per un periodo massimo di 15 giorni, è stato portato a 30 giorni dal decreto Rilancio e la conversione in legge del decreto ha ampliato l'arco temporale dal 5 marzo al 31 agosto (inizialmente la scadenza era fissata al 31 luglio). Incrementati anche i giorni di permesso retribuiti di cui alla L. n. 104/2020 di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti, nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020, di fruire del congedo Covid-19 in modalità oraria. La circolare specifica che le istanze possono avere ad oggetto fruizioni di congedo in modalità oraria effettuate anche antecedentemente alla data di presentazione, purché relative a periodi ricadenti nell'arco temporale individuato, ricordando che le modalità di presentazione delle domande sono state fornite con il messaggio n. 3105/2020. L'Istituto, dopo essersi soffermato su casi di compatibilità e incompatibilità della misura, fornisce infine le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio, illustrando in particolare i nuovi codici introdotti per i dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.
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