Con circolare n. 2 del 28 luglio 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative in merito ai benefici normativi e contributivi ed al rispetto della contrattazione collettiva. In particolare, sono illustrati alcuni chiarimenti, condivisi con il Ministero del Lavoro, in ordine agli indici di valutazione di "equivalenza" della disciplina normativa dei contratti collettivi. La disciplina di alcuni istituti - si legge - come l'integrazione delle principali tipologie contrattuali o la deroga ad alcune previsioni legali è rimessa dal legislatore ai contratti c.d. "leader", stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nulla vieta però ai contratti collettivi, pur sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività, di introdurre disposizioni di miglior favore per il lavoratore in relazione ad alcuni istituti sui quali è possibile svolgere una comparazione, come alcuni aspetti della disciplina del part-time, del lavoro straordinario, festivo o supplementare. Il giudizio di equivalenza - precisa l'INL - deve basarsi in relazione ad istituti che possono essere disciplinati da qualsiasi contratto collettivo a prescindere da una valutazione sulla rappresentatività dei sottoscrittori e non su istituti come ad esempio l’apprendistato, la cui disciplina è rimessa ai contratti c.d. “leader”. A tal proposito, si fornisce un'elencazione, suscettibile di integrazione, di istituti sui quali effettuare una verifica di equivalenza dei "trattamenti normativi". Inoltre, alcuni chiarimenti in merito all'analisi del trattamento economico del contratto; alle modalità dell'istruttoria da parte del personale ispettivo, da condurre sia sugli aspetti normativi che contributivi del contratto, e alle motivazioni del verbale di accertamento.
Con circolare n. 3 del 30 luglio 2020, invece, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito delle numerose richieste delle sedi territoriali, fornisce ulteriori indicazioni ai propri uffici periferici, in merito all’applicativo informatico predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello sancito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015. In particolare, precisa che l'obbligo di deposito telematico dei contratti collettivi - aziendali o territoriali - possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della circolare stessa.
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