Con la nota n. 298 del 24 giugno 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e pertanto alla disciplina sul divieto di licenziamento in periodo di crisi da Covid-19, prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 cosiddetto Cura Italia. Al datore di lavoro resta l’obbligo di verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale, come stabilito dalla giurisprudenza.
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