Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01.03.2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.6/2020", approvato domenica 1 marzo, che sostituisce i precedenti DPCM del 23 e del 25 febbraio 2020, prorogando alcune delle misure già adottate in precedenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e introducendone ulteriori con l'obiettivo di disciplinare in modo unitario gli interventi su tutto il territorio nazionale. Le disposizioni entrano in vigore oggi e si applicano sino all’8 marzo 2020, salvo alcune specifiche disposizioni segnalate.
Si segnalano in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4 del provvedimento. L’articolo 1 reca le disposizioni contenute nei precedenti decreti, si applica ai soli comuni della Lombardia e del Veneto compresi nel c.d. “focolaio” e conferma la chiusura delle scuole, dei servizi educativi di ogni ordine e grado (comma 1, lettera d), delle attività commerciali (comma 1, lettera i) e di quelle lavorative (comma 1, lettere l e m) con possibilità di applicare lo smart working. L’articolo 2 si applica alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e alle Province di Pesaro Urbino e Savona e dispone: la sospensione fino l’8 marzo degli eventi e competizioni sportive, di manifestazioni organizzate (comma 1, lettera a), dei servizi educativi e scuole di ogni grado (comma 1, lettera e); la limitazione dell’apertura delle attività commerciali (comma 1, lettera i) che viene condizionata all’adozione di misure organizzative che permettano un accesso contingentato; la chiusura di strutture di vendita nel fine settimana delle medie e grandi strutture o centri commerciali (comma 2 , lettera a). Quest'ultima disposizione è limitata alle sole Provincie di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona. L’articolo 3, invece, si applica a tutto il territorio nazionale e contiene le misure di informazione e prevenzione, tra cui l’obbligo di dichiarare alle competenti autorità sanitarie l’eventuale ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni (comma 1, lettera g); la disciplina per il rilascio dei certificati INPS dei lavoratori posti in quarantena (comma 2, lettera d). L’articolo 4 prevede la possibilità di applicare il lavoro agile o smart working per tutta la durata dell’emergenza e su tutto il territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali previsti (comma 1, lettera a).
Negli Allegati 1, 2 e 3 le Regioni, le Province e i Comuni interessati dalle disposizioni. Nell'Allegato 4 le misure igieniche di prevenzione.
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