Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 il D.M. 24 febbraio 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei pagamenti dei tributi scadenti per i cittadini e le imprese degli undici comuni della zona rossa colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, l’art. 1 del decreto prevede la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, per coloro che avevano alla data del 21 febbraio 2020 la residenza o la sede legale o operativa nel territorio nei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, interessati dal Coronavirus. Tali disposizioni applicano, inoltre, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dall’emergenza. Nel periodo indicato, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni della zona rossa non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione - si legge infine - devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
A seguito del decreto, l’Agenzia delle Entrate ha dato disposizione alle strutture presenti sul territorio di dare applicazione alle misure che dispongono la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per cittadini, professionisti, imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti della "zona rossa". In particolare, si legge nel comunicato stampa pubblicato il 26 febbraio, nelle aree interessate sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.