Con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, l'Inps in attuazione del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, fornisce istruzioni operative per la gestione delle certificazioni di malattia prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale durante il periodo dell'emergenza Covid-19. L'articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto vengono riconosciute l’indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento. Inoltre, per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. L'Istituto che in caso di malattia da Covid-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica; mentre per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, sono considerati validi i certificati medici prodotti anche in assenza del provvedimento del predetto operatore. In allegato al messaggio fornite infine istruzione di dettaglio per la gestione delle certificazioni prodotte e la regolarizzazione degli eventi dichiarati.
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