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Giovedì, 02 Novembre 2017 15:28

Trasfertismo: tutte le novità

Il trasfertismo, fattispecie individuata dall'art. 51, comma 6, del Tuir, ha subito un'evoluzione particolare negli ultimi anni. In web tv, l'esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Dario Fiori spiega quali sono state le principali modifiche alla normativa. Innanzitutto la prassi, che è stata irrigidita attraverso l'esclusione nel contratto dell'individuazione della sede di lavoro, l'introduzione della mobilità continua del lavoratore trasfertista come caratteristica intrinseca di questa fattispecie e la modalità di pagamento dell'indennità di maggiorazione, richiesta in maniera fissa e continuativa.

Anche la giurisprudenza di legittimità e di merito è intervenuta in modo sostanziale, ricorda l'esperto, su alcuni aspetti previsti dal Tuir. In particolare, il comma 6 dell'art. 51 non specifica di non dover inserire nella lettera di assunzione la sede di lavoro; così come prevede che l'indennità di maggiorazione possa essere pagata al trasfertista sia in maniera fissa e continuativa sia in misura variabile e non continuativa.

"Ma il Legislatore", ricorda Fiori, "con l'articolo 7 quinques del decreto n.193/2016, ha dato un'interpretazione autentica del comma 6, riprendendo i riferimenti di prassi". Fino a quando, poi, la Cassazione, con l'ordinanza del 18 aprile 2017, ha rimesso in discussione questa interpretazione autentica.  "Il testo dell'art. 7 quinques - ribadisce Fiori - non interpreta il comma 6, ma introduce un effetto innovativo della norma. Si dovrà, quindi, stabilire se si tratta di interpretazione autentica con effetto retroattivo o se si è in presenza di una nuova norma che ha solo un effetto innovativo a partire dal 3 dicembre 2016", conclude.

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