///**/
Lunedì, 08 Luglio 2024 16:33

Il Decreto Coesione è legge

Il Decreto Coesione è legge. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio scorso la legge n. 95/2024 che converte con modificazioni il D.L. n. 60/2024, che prevede disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Diverse le modifiche introdotte alle previsioni in ambito lavoristico. In particolare, al bonus donne (art. 23): in fase di conversione – si legge in una nota del Ministero del Lavoro – è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Dicastero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ai datori di lavoro privati che dal prossimo 1° settembre e fino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato una lavoratrice svantaggiata a tempo indeterminato, inoltre, è riconosciuto l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile. Con riferimento alla disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), il nuovo art. 17-bis prevede che l’erogazione dell’indennità sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’Inps alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma (art. 13, comma 2, lettera d-ter, del D.Lgs. n. 150/2015). Immodificate le misure per la promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa (art. 16). Così come gli interventi Autoimpiego Centro Nord (art. 17) e Resto al Sud 2.0 (art. 18). Nessuna variazione anche per il bonus giovani (art. 22). Lo sgravio – va ricordato - non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Immutate, inoltre, le previsioni relative al bonus ZES unica del Mezzogiorno (art. 24).

 

Notizie correlate: Maxi deduzioni per le assunzioni a tempo indeterminato - In GU il Decreto Coesione - In arrivo nuovi incentivi per donne e giovani imprenditori agricoli