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Martedì, 28 Maggio 2024 17:15

ZES unica Mezzogiorno: domande dal 12.06

Dal 12 giugno al 12 luglio prossimo, i soggetti interessati potranno inviare domanda alle Entrate per accedere al contributo riconosciuto in relazione agli investimenti realizzati nella ZES unica Mezzogiorno, comunicando l’ammontare delle spese ammissibili - sostenute dal 1° gennaio 2024 - e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. È quanto prevede il  Decreto 17 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio scorso, in cui si definiscono le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (che comprende i territori delle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia, Sardegna e  Sicilia), i criteri, le modalità di applicazione e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. In particolare, possono accedere al credito per l’acquisto di beni strumentali (indicati all’art. 3) tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga e nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Niente contributo, inoltre, per i soggetti in stato di liquidazione o di scioglimento e in crisi economica (art. 2). L’articolo successivo precisa che il credito d'imposta è determinato in base al costo complessivo dei beni acquistati nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. In ogni caso, non sono agevolabili i progetti di costo inferiore a 200mila euro. Infine, modello e istruzioni, contenuti e modalità di trasmissione della comunicazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (art. 5). Nell'art. 7, indicate le modalità di fruizione. Nello specifico, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

 

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