Istituito il codice tributo “7057” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto, di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. A renderlo noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74/E nella quale ricorda che il Decreto Lavoro ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel secondo trimestre del 2022, impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dalle imprese esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Secondo quanto stabilito dal Decreto 8 agosto 2023, n. 197, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
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