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Martedì, 06 Giugno 2023 10:09

Bonus sociale e crediti d'imposta energia rafforzati

È in vigore già dallo scorso 30 maggio la legge n. 56/2023 che converte con modificazioni il D.L. n. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette) recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Il provvedimento, suddiviso in 3 Capi e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio scorso, conferma il rafforzamento del bonus sociale e dei crediti d'imposta per energia e gas. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale vengono, infatti, riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con ISEE pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro (art. 1). Le imprese, poi, potranno fruire di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023 (art. 4). Inoltre, viene istituito il nuovo credito d’imposta pari al 20%, concesso alle aziende costituite dal 1° gennaio 2020, per la creazione di start-up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità (art. 7-quater). Con riferimento alle misure previste nell’ambito della Tregua fiscale, le legge concede più tempo, fino al 31 ottobre prossimo, per regolarizzare le violazioni formali mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Per quanto riguarda il ravvedimento speciale, il termine di pagamento della prima rata slitta al 30 settembre 2023; inoltre, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo sulle restanti sette rate, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024 e 20 dicembre 2024 (art. 19). Inoltre, restano definibili, ai sensi dell’art. 1, commi 206-211, della legge di Bilancio 2023, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 nelle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (art. 17). La legge n. 56/2023 conferma, tra gli altri, i termini previsti in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, per cui la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti slittano dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 (art. 20). Resta invariata anche la previsione di una norma d’interpretazione autentica per cui sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1073 (c.d. avvisi bonari), dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 nonché le violazioni di natura formale. Per quanto riguarda gli atti del procedimento di accertamento, si chiarisce che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la procedura di definizione agevolata è applicabile anche all’adesione ad avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data. (art. 21). Immutato, infine, l’art. 23 che introduce una causa speciale di non punibilità di alcuni reati tributari come l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150 mila euro per annualità; omesso versamento di Iva di importo superiore a 250.000 euro per annualità; indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro. Nel dettaglio, la non punibilità scatterà quando le relative violazioni sono correttamente definite e quando le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e i termini previsti dalla legge di Bilancio 2023.

 

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