Dopo i primi chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 2/2023 sulla riforma del lavoro sportivo e sul decreto correttivo della stessa, arrivano anche le istruzioni dell’Inail sulla tutela assicurativa contro infortuni sul lavoro e malattie professionali che, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 120/2023, si applica dal 1° luglio scorso ai lavoratori subordinati sportivi, ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale e ai prestatori di lavoro occasionale. Come precisato dall’Istituto nella circolare n. 46 del 27 ottobre scorso, non sono tutelati tra gli altri i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile e di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 814/2015, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge n. 2895/2002; gli sportivi dilettanti e i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestano la loro attività in qualità di volontari; i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex art. 2222 del Codice civile. Inoltre, continuano a essere esclusi dalla tutela Inail gli infortuni occorsi agli atleti professionisti per l’attività svolta a favore delle squadre nazionali e quindi per la Federazione di appartenenza, in quanto prestazioni che la giurisprudenza ha ricondotto all’ambito del rapporto di lavoro autonomo. Nella circolare si chiarisce che i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio i lavoratori sportivi sopra menzionati, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella stessa i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024. Le denunce di iscrizione – ha sottolineato l’Istituto – saranno considerate nei termini se presentate entro il prossimo 30 novembre. E sempre entro il medesimo termine dovranno essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi. Dopo aver riepilogato le disposizioni normative in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto, riguardanti sia l’area del professionismo che del dilettantismo, nonché le tipologie contrattuali applicabili e la tutela dei giovani atleti apprendisti per la formazione, l’Istituto ha evidenziato che per la determinazione dei premi dei lavoratori sportivi subordinati occorre far riferimento alle retribuzioni e ai riferimenti tariffari previsti dal decreto 21 novembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia. Lo stesso vale per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, che sono assicurati obbligatoriamente all’Inail, a patto che il rapporto di collaborazione si concretizzi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, o la collaborazione sia resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
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