Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre scorso il D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023 contenente disposizioni integrative e correttive della riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio scorso. Il provvedimento, nel dettaglio, apporta numerose modifiche ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021, dal n. 36 al n. 40, intervenendo con diverse novità in materia lavoristica e fiscale. Si parte dalla definizione di lavoratore sportivo nella quale rientrano atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, sportivi e di gara nonché i preparatori atletici del settore sia professionistico che dilettantistico che esercitano attività sportiva verso un corrispettivo; mentre non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi di ordini professionali. L’attività di lavoro sportivo – si precisa – può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative delle quali possono avvalersi, ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, la società Sport e salute S.p.a. e il CIP. Nei settori professionistici, in aggiunta, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale e continuativa – oggetto, dunque, di contratto di lavoro subordinato – costituisce attività di lavoro autonomo qualora questa sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni collegate in un breve periodo; lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; la prestazione oggetto del contratto, pur essendo continuativa, non superi le 8 ore settimanali oppure i 5 giorni al mese (30 ogni anno). Invece, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo assume la forma della collaborazione coordinata e continuativa qualora la durata delle prestazioni oggetto del contatto, pur essendo continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Adempimenti e versamenti di contributi previdenziali dovuti per le stesse co.co.co per i periodi di paga da luglio a settembre 2023 potranno essere effettuati entro il prossimo 31 ottobre. In merito ai rapporti di lavoro con gli atleti di club paralimpici si precisa che dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal CIP, che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di 90 giorni l'anno e di massimo 30 giorni continuativi. Per quanto riguarda le novità relative all’ambito fiscale, nel provvedimento si specifica che alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito Registro nazionale è riconosciuta un’agevolazione contributiva del 50% fino al 31 dicembre 2027. Le stesse associazioni e società che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori a 100.000 euro, è riconosciuto un ulteriore esonero commisurato ai contributi previdenziali, che non concorre alla formazione del reddito e non è imponibile ai fini IRAP.
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