Con il messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021 l’Inps fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Per quanto riguarda i lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, sulla base del nuovo quadro normativo previsto dal decreto legge n. 41/2021, l’Inps procederà al riconoscimento della tutela, con assenza dal lavoro equiparata a degenza ospedaliera e tutela riconosciuta laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza. Considerato il quadro normativo e gli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, - si legge, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”. L'Istituto ricorda poi che per il 2021 è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa.
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