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Giovedì, 12 Novembre 2020 12:05

Tutele lavoratori fragili, le nuove indicazioni Inps

Con messaggio n°4157 del 9 novembre l’Inps si sofferma sulle tutele introdotte dai decreti Covid-19 per i lavoratori fragili, impiegati presso datori pubblici e privati, a seguito delle indicazioni precedentemente fornite con il messaggio n. 2854/2020. In particolare, l'Istituto comunica che il comma 1-bis dell’articolo 26 del D.L. n.104/2020, inserito in sede di conversione dalla legge n.126 del 13 ottobre 2020 sostituisce il comma 2 del D.L. n. 18/2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis. Il nuovo comma 2 -  si legge - dispone un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e lo scorso 15 ottobre. Per accedere a tale tutela il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Il nuovo comma 2-bis prevede per i lavoratori fragili invece, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

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