L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce con la nota n. 860 del 5 febbraio 2021 indicazioni sulla nona procedura di salvaguardia dei lavoratori c.d. “esodati”, disciplinata dalla l. n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021.
Fra le categorie di lavoratori individuati come beneficiari e che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 – si precisa nella nota -, alcune sono di competenza degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, come lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30.06.2012 in ragione di accordi individuali ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011; lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 01.01.2007 e il 31.12.2011. Segnalando che i lavoratori salvaguardati devono presentare le richieste di accesso al beneficio entro il prossimo 2 marzo 2021, l’Ispettorato si sofferma quindi sulle modalità di presentazione delle istanze per le categorie di propria competenza.
Oltre a fornire un riepilogo delle fasi e modalità operative nonché il modello di istanza e le dichiarazioni sostitutive da presentare, l’Ispettorato segnala che, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della legge n. 178 del 2020, i Direttori dei singoli Ispettorati territoriali si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre procedure di salvaguardia, le Commissioni per l’esame delle istanza di accesso ai benefici pensionistici previste dalla normativa vigente.
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