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Martedì, 13 Ottobre 2020 14:40

Contributo fondo perduto: istanze di revisione

Con la risoluzione n. 65 dell’11 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di presentazione delle istanze volte alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo a fondo perduto, erogato dall’Agenzia stessa e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19” secondo quanto previsto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77.

Durante il periodo di trasmissione delle domande per il riconoscimento del contributo, infatti, sono pervenute segnalazioni dagli operatori e dalle associazioni di categoria riguardanti istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante. Ulteriori segnalazioni sono pervenute in relazione a istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle Entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore in quanto respinta dal sistema per decorrenza termini. Così, al fine di sanare tali situazioni, il soggetto richiedente – anche mediante l’intermediario delegato – può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato. Il documento specifica le modalità di presentazione delle istanze alla Direzione provinciale territorialmente competente in modo che possano essere valutate e verificate. Si precisa, inoltre, che qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere l’irregolarità della stessa, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto. 

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