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Giovedì, 01 Ottobre 2020 12:00

Piano di welfare aziendale: trattamento fiscale dei benefit

Con la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei benefit offerti a categorie di dipendenti nell’ambito di un piano di welfare aziendale a carattere premiale ed incentivante per l’accrescimento della motivazione dei propri dipendenti. In particolare, dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, ha chiarito che il piano welfare che premia i lavoratori dell'azienda che abbia incrementato il fatturato, con una graduazione dell'erogazione dei benefit, in base alla retribuzione lorda annuale, rientra fra le fattispecie previste dai commi 2 e 3, dell'art. 51 del TUIR. Pertanto, i benefit offerti a tal proposito a categorie di dipendenti non concorrono a formare la base imponile del reddito di lavoro dipendente o vi concorrono soltanto in parte (secondo il c.d. principio di onnicomprensività), sempreché l'erogazione non si traduca in un aggiornamento degli ordinari criteri di determinazione del reddito in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione. Non appare invece in linea con le citate disposizioni - precisa l'Amministrazione finanziaria - una ripartizione effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori in azienda oppure una erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.

Il documento indica per le singole tipologie di benefit (cinema, palestre, abbonamenti, musei, etc) le condizioni di esclusione dal reddito di lavoro dei dipendenti. Inoltre, specifica che il valore di tali benefit non risulterà imponibile nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all'offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione. Quanto alla deducibilità dall'Ires dei costi sostenuti dalla società per l'attuazione del Piano, spiega infine l'Agenzia, non si rileva alcuna criticità all'applicazione dell'art. 95 del TUIR, laddove le utilità ricomprese e offerte ai dipendenti, vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale.

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